IL TRIBUNALE 
 
    Ha emesso la seguente ordinanza con la quale si solleva questione
di legittimita' costituzionale nella  causa  civile  iscritta  al  n.
2555/2010  del  Ruolo  Generale  affari  contenziosi,  trattenuta  in
decisione all'udienza del  22  dicembre  2011,  con  concessione  dei
termini di cui all'art. 190 cpc e vertente tra  Rubino  Anna  nata  a
Roma il 19 agosto 1967 (cf RBN NNA 67M59 501S) e Gutierrez Tomassetti
Enrico nato a Roma, il 29 febbraio 1976 (cf  GTR  NRC76B29  H  501B),
rappresentati e  difesi  congiuntamente  e  disgiuntamente  dall'avv.
Gutierrez  Tomassetti  Enrico  in   proprio   e   dall'avv.   Massimo
Giovacchini ed elettivamente  domiciliati  presso  lo  studio  legale
associato Ricci, sito  in  Tivoli,  via  F.  Borromini  n.1,  fax  n.
0774.370478, per delega in calce all'atto di appello,  appellanti;  e
Fondiaria SAI spa, in persona del procuratore speciale avv.  Emanuele
Grassetti, giusta procura speciale rilasciata  per  atto  del  notaio
Mario Grossi di Corbetta  (MI)  rep.  114563  del  9  novembre  2006,
rappresentata e difesa  dall'avv.  Giorgio  Natoli  ed  elettivamente
domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Faa' di bruno  n.
87,  fax  06.90280895,  come  da  procura  in   calce   all'atto   di
costituzione in appello; appellata; Provincia di Roma, in persona del
presidente pro tempore, rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Giovanni
Iasilli ed  elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio  dell'avv.
Fabrizio Penna,  sito  in  Tivoli,  via  due  giugno  n.  25,  giusta
autorizzazione  alla  lite  prodotta  in  atti,  appellata;   Bianchi
Alessandro, elettivamente domiciliato  in  Montelibretti,  presso  lo
studio dell'avv. Alessandro Pioli e  Marco  Lucchetti,  via  Giuseppe
Parini n. 38 - Fontenuova - fax. 06-36387651 che lo  rappresentano  e
difendono giusta  procura  a  margine  dell'atto  di  costituzione  e
risposta, appellato non costituito; Direct  Line  Insurance  Spa,  in
persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,   appellata   non
costituita. 
    Oggetto: appello alla  sentenza  GdP  di  Tivoli  n.  732/2009  -
lesione personale da sinistro stradale. 
    Conclusioni: all'udienza del  15  dicembre  2012,  i  procuratori
delle parti hanno concluso come da verbale. 
 
                              Ordinanza 
 
    Premesso: 
        il signor Alessandro Bianchi ha convenuto in giudizio innanzi
all'ufficio del Giudice di Pace di Tivoli gli avvocati Anna Rubino ed
Enrico Gutierrez Tomassetti, unitamente alla  Direct  Line  spa,  nel
loro qualita', rispettivamente di proprietario del veicolo  Fiat  600
tg. BH926GP, di conducente del medesimo e di compagnia  assicuratrice
per la responsabilita' civile obbligatoria. 
    In  tale  occasione  ha  chiesto  il   risarcimento   dei   danni
patrimoniali e non patrimoniali riportati in occasione  del  sinistro
avvenuto in data 1° luglio 2004 quando il veicolo di sua proprieta' e
da  lui  condotto,  autovettura  Peugeot  206  tg.  CL244DB,   mentre
percorreva la via Palombarese in direzione Palombara, all'altezza del
kilometro 29,900 , aveva avuto una violenta collisione con il veicolo
Fiat  Seicento  condotto  dall'avvocato  Tomassetti,  che  si   stava
immettendo nella via Polo Baresi da una strada secondaria. 
    Si sono costituiti nel giudizio di primo grado gli avvocati  Anna
Rubino ed Enrico Gutierrez Tomassetti, agendo in via riconvenzionale,
chiamando in  giudizio  quali  terzi  interessati  la  Fondiaria  Sai
assicurazioni spa e la  provincia  di  Roma,  e  contestando  che  il
sinistro si era verificato per esclusiva responsabilita'  del  signor
Bianchi e a causa della altissima velocita' alla quale  viaggiava  al
momento del sinistro, eventualmente in concorso con la  provincia  di
Roma, intestataria della strada,  per  la  mancata  manutenzione  del
ciglio  stradale  ed  in  particolare  per   l'esistenza   di   folta
vegetazione che pregiudicava la visibilita' della  curva  interessata
dal sinistro. 
    Nel corso della prima udienza di primo grado il signor Bianchi ha
trovato  un  accordo  transattivo  con  la  compagnia  assicuratrice,
rinunciando di fatto al ricorso a seguito di transazione, la quale e'
stata successivamente depositata dalla Fondiaria  Sai  assicurazioni,
sua compagnia assicuratrice per la responsabilita' civile. 
    Nel corso del giudizio il signor Bianchi non  si  presentava  per
rendere interrogatorio formale e  venivano  espletate  le  consulenze
d'ufficio,  al  fine  di  determinare  la  dinamica  del  sinistro  e
l'entita' del danno cagionato agli odierni appellanti. 
    Con sentenza numero 732 del 2009, il giudice di pace di Tivoli ha
dichiarato la responsabilita' del sinistro  ascrivibile  per  il  60%
alla condotta di guida di Gutierrez Tomassetti Enrico e del 40%  alla
condotta di guida di Bianchi Alessandro, condannando la  Direct  Line
Insurance Spa, Rubino Anna e Gutierrez Tomassetti  Enrico  in  solido
tra loro al pagamento in favore di Bianchi Alessandro della somma  di
euro 210,30 per danni fisici oltre interessi legali fino al saldo, ed
euro 5700,00 per danni materiali, oltre interessi legali  dal  saldo.
Ha  altresi'   condannato   Bianchi   Alessandro   e   Fondaria   SAI
assicurazioni S.p.A. in solido tra loro  a  pagamento  in  favore  di
Gutierrez Tomassetti Enrico della somma di  euro  1618,79  per  danni
fisici con interessi dal giorno del sinistro  fino  al  saldo  ed  al
pagamento in favore di Rubino Anna della somma di euro 1080,00  oltre
interessi dal giorno del sinistro fino al saldo, compensando  tra  le
parti le spese di giudizio eccezione fatta per la provincia  di  Roma
in favore della quale Rubino Anna e Gutierrez Tomassetti Enrico  sono
stati condannati al pagamento delle spese  di  lite  per  complessivi
euro 850,00 oltre Iva e cpa e rimborso forfettario. 
    Con atto di  citazione  in  appello  ritualmente  notificato  gli
avvocati Anna Rubino ed Enrico Gutierrez Tomassetti hanno  citato  in
giudizio i convenuti indicati in epigrafe chiedendo la riforma  della
predetta sentenza. 
    In   particolare    hanno    chiesto    accertarsi    l'esclusiva
responsabilita' del signor Bianchi Alessandro e  della  provincia  di
Roma, in concorso o in via esclusiva,  con  conseguente  condanna  al
pieno risarcimento dei danni e delle  spese  processuali.  L'avvocato
Enrico Gutierrez Tomassetti,  ribadendo  quanto  domandato  in  primo
grado, ha altresi' chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali non
sofferti - sia  di  natura  morale,  sia  di  natura  esistenziale  o
comunque non ricompresi nel danno biologico - rappresentando che  era
rimasta incontestata la circostanza  che  prima  dell'incidente  egli
svolgesse numerose attivita' ludico sportive, quali il  windsurf,  il
vela, spinning, il calcetto, il football americano,  attivita'  tutte
in parte compromesse a seguito dell'incidente,  ma  che  tuttavia  il
giudice  di  pace  di  Tivoli  non  aveva  provveduto   al   relativo
risarcimento. 
    L'avvocato  Anna   Rubino   ha   chiesto   altresi'   l'integrale
risarcimento del danno  arrecato  al  veicolo.  Considerato  che  dal
sinistro era derivato un danno tale da  non  ritenere  economicamente
vantaggioso un intervento meccanico sullo  stesso,  finalizzato  alle
riparazioni, il Giudice di Pace aveva infatti quantificato il  valore
in euro 2700,00, somma pari  al  valore  della  vettura  in  caso  di
vendita al concessionario, ma divergente da quella  -  pari  ad  euro
3500,00 - necessaria per  acquistare  da  parte  del  consumatore  un
veicolo equivalente nel medesimo stato  e  condizioni.  Ha  lamentato
inoltre che non le fosse stata liquidata alcuna  spesa  a  titolo  di
rottamazione e di immatricolazione di un nuovo veicolo. 
    Si  sono  costituiti  in  giudizio,  resistendo  alle   doglianze
avverse, la Fondiaria Sai S.p.A. e la provincia di Roma. 
Sulla dinamica e sulla responsabilita' del sinistro. 
    Dagli atti  acquisiti  dalle  consulenze  tecniche  espletate  e'
risultato che il signor Bianchi procedeva ad elevata velocita' e  che
l'impatto e' avvenuto a circa 93 km/h (92,98 km/h), dopo una  frenata
da parte del  Bianchi.  Il  Gutierrez,  quale  conducente  dell'altra
vettura, aveva invece una visibilita' di soli 10 m,  derivante  dalla
particolare  conformazione  della  strada  e   dalla   esistenza   di
vegetazione che ne impediva la piena visibilita'. 
    Ne deriva ad avviso di questo Giudice  una  esclusiva  colpa  del
signor Bianchi, il quale non ha regolato la velocita' in un tratto di
strada a visibilita' limitata ed in curva, peraltro in prossimita' di
strada secondaria, cosi'  violando  le  normali  regole  di  prudenza
imposte degli articoli 140 e 141 del codice della strada. 
    Per  contro,  l'autovettura  in  cui  si   trovavano   l'avvocato
Gutierrez e l'avvocato Rubino non avrebbe potuto in ogni  caso  porre
alcuna manovra utile ad evitare l'impatto. 
    Infatti considerato che un'ora e' composta da 3600 secondi e  che
93 km corrispondono a 93.000 m deriva  che,  considerati  i  soli  10
metri di visibilita' che aveva il Gutierrez, il  tempo  intercorrente
tra la percezione dell'arrivo dell'autovettura e l'impatto  e'  stato
pari a 0,387097 secondi (derivanti dalla seguente  equazione:  93.000
(metri) : 3600 (secondi = 10 (metri  di  visibilita'):  x  (tempo  di
percorrenza della vettura Peugeot)). 
    E' dunque evidente che la sola alta velocita' tenuta dal  Bianchi
e' stata la causa del sinistro e  che  nessuna  responsabilita'  puo'
invece ascriversi al conducente dell'altro veicolo  coinvolto,  posto
che quest'ultimo nulla avrebbe  potuto  fare  per  evitare  l'impatto
dell'altra autovettura, ne' poteva vedere la  vettura  sopraggiungere
al momento in cui aveva iniziato la manovra di immissione  nella  via
Palombarese, anche alla luce della  limitata  visuale  che  aveva  in
ragione della  vegetazione  esistente  (visibile  anche  dai  rilievi
fotografici) e non curata adeguatamente dalla Provincia di Roma. 
    Per tale ragione ritiene questo Tribunale che la  responsabilita'
sia da ascrivere al Bianchi, nella misura del 90%, ed alla  provincia
di  Roma,  nella  misura  del   10%,   considerato   che   l'adeguata
manutenzione  della  strada  (ed  in  particolare   la   cura   della
vegetazione adiacente il  ciglio  stradale)  avrebbe  consentito  una
maggiore visuale al Gutierrez, visuale che e' stata invece limitata a
soli 10 m. 
Sui danni riportati dal Gutierrez Tommassetti a causa del sinistro. 
    La consulenza tecnica medica ha accertato che  l'avvocato  Enrico
Gutierrez Tomassetti ha riportato - come  attestato  dal  certificato
del pronto soccorso dell'ospedale di Monterotondo -  una  distrazione
dei muscoli del collo, una contusione alla spalla  sinistra  all'anca
sinistra  e  la  regione  frontale,  l'escoriazione   della   regione
frontale, regione clavicolare sinistra e dalla sinistra  del  bacino,
l'ematoma dell'ala sinistra del  bacino,  con  diagnosi  prognosi  di
sette giorni. La  successiva  certificazione  medica  rilasciata  dal
pronto soccorso del Policlinico Umberto I in data 1° luglio 2004, ove
il Gutierrez si era recato a causa del  persistere  della  cefalea  e
della nausea, ha invece attestato una  diagnosi  di  trauma  cranico,
contusioni  alla  spalla  sinistra,  contusione  regionale   frontale
sinistra,  ecchimosi  della  regione  laterale  sinistra  del  collo,
escoriazione del fianco sinistro e della coscia destra,  con  rifiuto
di ricovero da parte del paziente e consiglio  di  terapia  medica  e
collare  cervicale,  con  ulteriore  diagnosi  di  giorni  sette.  Il
certificato relativo alla visita specialistica del 5 luglio  2004  ha
poi riscontrato un trauma contusivo distorsivo del rachide cervicale,
dolore limitazione funzionale alla spalla sinistra ed anca  sinistra,
con prognosi di 20 giorni e prescrizione di mantenimento del  collare
immobilizzante la spalla sinistra  con  bendaggi.  In  ragione  della
protrarsi  delle  conseguenze  il  medesimo   sanitario   ha   infine
prescritto, stante la sintomatologia  algida  a  carico  del  rachide
cervicale della spalla sinistra, una RMN eseguito in data  31  maggio
2005 con esito  di  ispessimento  del  tendine  del  capo  lungo  del
bicipite a ridosso dell'inserzione omerale,  con  piccola  formazione
cistica probabilmente di origine  posto  traumatica.  In  ultimo,  un
certificato del 7 giugno 2005 ha accertato che il Gutierrez e'  stato
in cura presso il centro cefalee sin dal settembre 2004, per  cefalea
cronica secondaria a colpo di frusta cervicale. 
    Alla luce di  tale  documentazione  e  dell'esame  obbiettivo  il
consulente medico ha risposto analiticamente e con considerazioni che
si condividono e non contrastano con la documentazione  acquisita  in
atti, che all'infortunato sia  derivato  dal  trauma  un  periodo  di
invalidita' temporanea assoluta (ITA) di gg.  10  ed  un  periodo  di
invalidita'  temporanea  permanente  (ITP)  al   50%   di   gg.   15,
quantificando l'entita' del danno  biologico  permanente  in  termini
percentuali del 3,5%. 
    Le spese documentate per l'attivita' di cura sanitaria sono  pari
a euro 207,00. 
Sulla quantificazione del danno patrimoniale alla autovettura. 
    Quanto  al  danno  patrimoniale  subito  dall'autovettura   della
signora  Anna  Rubino,  ritiene  il  giudice  di   dover   accogliere
l'appello,  atteso  che  il  valore  commerciale  dell'automobile  al
momento del sinistro va considerato nella misura  necessaria  per  il
riacquisto dello stesso, sicche' deve  essere  quantificato  in  euro
3500,00,  anziche'  2700,00  (costo  per  l'acquisto  da  parte   del
concessionario della vettura usata), a cui si aggiungono le spese  di
rottamazione e di nuova immatricolazione  (passaggio  di  proprieta')
che si liquidano in complessivi euro 300,00, per un  totale  di  euro
3800,00. Sul punto, in riforma della sentenza appellata, la Fondiaria
Sai spa ed il sig. Bianchi dovranno essere  condannati  al  pagamento
della superiore somma come sopra determinata. 
Sulla quantificazione dei danni non patrimoniali non  ricompresi  nel
danno biologico, come definito dall'art. 139 cod. strada. 
    Innanzitutto deve rilevarsi che questo Tribunale non ritiene  che
il danno, nel caso di specie, si limiti alla  lesione  della  salute,
intesa come integrita' psicofisica in senso stretto. 
    Invero, vi e' certamente un danno di  diversa  natura,  correlato
alla sofferenza cagionata dalla lesione che, a prescindere da come lo
si qualifichi (in giurisprudenza  e'  diffusa  la  nozione  di  danno
morale), e' di natura diversa dalla lesione alla salute. 
    Tale componente del danno - espressamente richiesta anche in sede
di appello dal Gutierrez - si diversifica da quello  biologico  anche
per le sue intrinseche caratteristiche, che rendono diverso il regime
probatorio, sostanzialmente ancorato alla presunzione. 
    Per tale componente del danno  non  patrimoniale  si  stima  equo
aggiungere euro 1500,00 al risarcimento del danno alla  salute,  come
quantificato nel successivo paragrafo. 
    A cio' va aggiunta anche  un'ulteriore  somma  di  euro  3.000  a
titolo di danno per le  attivita'  realizzatrici  della  persona  non
ricomprendibili nel danno biologico «standard». 
    Invero, si tratta di una componente di danno che non attiene alle
attivita' «di regola» svolte dal quisque de populo, ma di una lesione
ulteriore, risarcibile solo ove il soggetto  danneggiato  svolga  una
attivita' (ludica, sportiva, culturale, ecc.) eccedente  lo  standard
dell'uomo medio, e tale attivita' ne sia compromessa. 
    Nel caso  di  specie  tale  danno,  espressamente  richiesto,  e'
correlato  alle   intense   attivita'   sportive   (circostanza   non
contestata) che il Gutierrez svolgeva prima del sinistro e  che,  per
fatto notorio, possono ritenersi in parte compromesse dal sinistro. 
    In particolare, si tratta di un danno permanente «limitante» tali
attivita' (e quindi non escludente), in  ragione  del  fatto  che  le
conseguenze del sinistro  (come  indicate  meglio  infra)  certamente
precludono la possibilita' di svolgere i  medesimi  sport  (windsurf,
calcio, football americano, vela, spinning) allo stesso livello. Cio'
in considerazione  del  particolare  tecnicismo  e  della  precisione
richiesta  (in  parte   ovviamente   compromessa   dalle   comprovate
limitazioni fisiche) per alcuni di essi (windsurf e vela, spinning) e
della necessita' di non correre ulteriori rischi (limitando cosi'  la
liberta' di gioco)  per  le  patologie  sofferte  in  altri  (calcio,
football americano). 
    Trattandosi di un danno sia temporaneo  (totale)  che  permanente
(ma  in  questo  caso  limitante,  nel  senso   di   non   precludere
completamente  lo  svolgimento)  alle  attivita'   realizzatrici,   e
considerata l'eta' della persona (28 anni), si puo'  quantificare  il
danno - in base al principio di equita' contemperata o ragionata gia'
adottato in passato da parte della giurisprudenza  (per  tutte  Trib.
Roma, 8 lug 2005 - 16506,  Tribunale  Pistoia,  Tribunale  Palmi,  21
maggio 2005, in Giur. It.2005, 48 ss., e Resp. Civ. e prev.  n.  1/5,
209 ss. T.A.R. Lombardia - Sentenza 27 luglio 2005,  n.  3438)  -  in
euro  3.000,00,  tenuto  conto  della  intensita',  della  durata   e
dell'ampiezza delle attivita' limitate  (e  temporalmente  precluse),
oltre che della eta' del sinistrato. 
Sulla quantificazione del danno biologico. 
    Le  conseguenze  lesive   patite   dall'attore   avv.   Gutierrez
Tomassetti vanno calcolate sulla base di un'invalidita' temporanea di
giorni 10, un'invalidita' temporanea parziale al 50% di giorni 15  ed
un'invalidita'  permanente  biologica  del  3,5%,  oltre  alle  spese
mediche, per cui al giudicante non resta che quantificarle. 
    Eseguendo il calcolo con le c.d. tabelle milanesi, si arriverebbe
ad una quantificazione di euro  6.234,00,  comprensivo  di  tutte  le
poste risarcitorie, aumentabile al massimo ad euro 8.582,00 circa. 
    Gia' tale quantificazione e' ampiamente  divergente  dal  massimo
risarcibile in caso di  lesioni  cagionate  da  sinistro  stradale  e
calcolate ex art. 39 cod. strada e giustificherebbe ex se le  censure
di illegittimita' costituzionale che a breve si esamineranno. 
    Ritiene tuttavia questo Tribunale che sia equa la somma,  per  il
solo danno biologico permanente di  3,5%  punti,  di  euro  6.000,00,
comunque inferiore alle c.d. tabelle c.d.  milanesi  per  i  sinistri
diversi da quelli stradali, in ragione della tipologia della  lesione
e delle poste risarcitorie abitualmente applicate per tali  danni  in
ipotesi di lesioni non provocate da sinistri stradali o nautici. 
    Quanto all'importo  dovuto  per  il  danno  biologico  temporaneo
assoluto (10 giorni) e parziale al 50% (15 giorni), ritiene equo, per
le medesime ragioni, il giudice calcolare in euro 132,00  il  quantum
dovuto per ogni giorno, per un totale di 1320,00 per i 10  giorni  di
ITA e di 990,00 per i 15  giorni  di  ITP  al  50%,  in  questo  caso
coincidente con i parametri espressi dalle tabelle milanesi. 
    A tali somme, pero', deve aggiungersi l'importo gia' quantificato
per i danni non patrimoniali di  diversa  natura,  come  indicati  in
precedenza. 
Sulla valutazione del danno ai sensi dell'art. 139 cod. assic. ed  il
conseguente aumento del 20%: insufficienza. 
    Occorre a questo  punto  effettuare  una  valutazione  del  danno
patito dall'attore quale ritenuta da questo giudice  congrua  (tenuto
conto delle caratteristiche del caso in esame), dopo aver  effettuato
le  valutazioni  che  si  ottengono  invece  con  il  riferimento  ai
parametri di legge ed a quelli giurisprudenziali. Va rilevato che  la
percentuale del 3,5% per l'invalidita'  permanente,  unitamente  alla
temporanea assoluta non contestata per 10 giorni e  di  15  giorni  a
parziale al 50% quantificata  dal  CTU,  appare  comunque  congrua  a
questo giudice in relazione a quanto risulta in atti perche'  non  e'
in contrasto con le  indicazioni  del  decreto  del  Ministero  della
Salute 3 luglio 2003 (in G.U. n.  211  dell'11  settembre  2003)  che
riporta la tabella delle menomazioni alla integrita'  psicofisica  ed
e' anzi ad essa conforme. 
    Effettuate poi delle valutazioni con riferimento  ai  criteri  di
legge, confrontandole con  quelli  utilizzati  dalla  giurisprudenza,
occorrera'  chiedersi  se   tali   criteri   consentano   un'adeguata
personalizzazione del danno, e quindi un suo integrale  risarcimento,
provvedendo  quindi   alla   sua   relativa   quantificazione   quale
considerata invece corretta ed obbiettiva. 
    Sulla base della valutazione pecuniaria del danno effettuata  con
riferimento ai valori di cui al decreto del Ministero dello  Sviluppo
Economico del 19 giugno 2009 (con il quale sono stati aggiornati  gli
importi del risarcimento del danno biologico  per  lesioni  di  lieve
entita' derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei
veicoli a motore e dei natanti come previsto dal  comma  5  dell'art.
139 del d.lgs. n. 209/2005) applicata ratione temporis dal giudice di
primo grado, si ottiene  la  somma  di  euro  3776,06  per  il  danno
biologico  permanente  del  3,5%  (algia  disfunzionale   da   trauma
distrattivo delle strutture miolegamentose del rachide  cervicale  da
trauma contusivo spalla  ed  anca  sn),  euro  420,60  per  il  danno
biologico temporaneo assoluto di 10 giorni  ed  euro  315,45  per  il
danno biologico temporaneo parziale al 50% di 15 giorni  e  cosi'  in
totale euro 4.512,11. 
    Occorre pero'  tenere  conto  che  l'attore  ha  riportato  delle
conseguenze lesive anche sul piano delle  sue  condizioni  soggettive
posto che puo' ritenersi comprovato, in  ragione  della  tipologia  e
delle caratteristiche delle attivita' extra lavorative del Gutierrez,
che il sinistro ha certamente comportato una minore  possibilita'  di
svolgere  tali  attivita'  ludico  sportive.   Tanto   rende   allora
necessario incrementare l'importo  come  sopra  riconosciuto  per  il
danno biologico del 20% come consentito dal comma 3 dell'art. 139 del
d.lgs. n. 209/2005 per cui detto importo di euro 4512,11 diventa euro
5.414,532, con una maggiorazione di euro 902,422, cui dovranno ancora
sommarsi euro 207,00 per le spese mediche come risultanti in atti. 
    Ritiene tuttavia il giudice che tale somma sia  non  satisfattiva
del danno realmente sofferto, in quanto insufficiente nella entita'. 
    Cio' porta a dubitare della compatibilita' dell'articolo 139  del
decreto legislativo n. 209 del 2005 con diverse norme previste  dalla
Carta costituzionale e dalla Convenzione Europea per la  Salvaguardia
dei Diritti dell'Uomo, in parte per  le  ragioni  gia'  sollevate  da
altro ufficio giurisdizionale ed in attesa di risposta dalla Consulta
in parte per ragioni non ancora poste  alla  attenzione  del  Giudice
delle Leggi. 
    Non resta a questo punto che chiedersi se  l'importo  come  sopra
conteggiato per il danno biologico a sensi dei criteri dell'art.  139
del d.lgs. n. 209 del 2005 e dei valori  economici  adeguati  con  il
d.m. del 17 giugno 2011 possa venir considerato satisfattivo o  meno.
Occorre in sostanza chiedersi se l'incremento dell'importo  tabellare
consentito dal  comma  3  del  richiamato  articolo  139  possa,  con
l'importo previsto dalla tabella, considerarsi adeguato  risarcimento
del caso concreto con adeguata personalizzazione del danno  biologico
in funzione delle condizioni soggettive dell'infortunato. 
Sulla  somma  che  in  concreto  il  giudice  ritiene  equa  per   il
risarcimento del danno non patrimoniale. 
    Ritiene questo giudice che in considerazione degli effetti lesivi
influenti pesantemente sulle condizioni soggettive  del  danneggiato,
in ancor giovane  eta',  quali  in  precedenza  delineate,  l'importo
previsto dalla  tabella  di  legge  e  sopra  indicato  non  consenta
l'integrale  risarcimento  del  danno  non  permettendo   un'adeguata
personalizzazione e possa essere solo preso  in  considerazione  come
base per una valutazione uguale per  ogni  danneggiato  con  identica
percentuale di invalidita', nonche' di conseguenze  lesive,  e  dalla
quale partire per addivenire ad una liquidazione del danno  biologico
secondo la definizione che ne viene  fornita  all'articolo  139  cod.
assic. (danno che in base a tali tabelle  sarebbe  risarcito  con  il
globale importo di  euro  5.414,532,  (oltre  ovviamente  alle  spese
mediche, di consulenza e di lite). 
    Ritiene invece il giudice che sia equa la somma di euro 12.810. 
    In particolare, si ritiene equa valutazione  per  il  solo  danno
biologico permanente  di  3,5%  punti  l'importo  di  euro  6.000,00,
comunque inferiore alle c.d. tabelle c.d.  milanesi  per  i  sinistri
diversi da quelli stradali, ai quali si ritiene equo aggiungere  euro
1500,00 per il pregiudizio che prima  dell'intervento  delle  Sezioni
Unite si calcolava come danno morale ed euro 3.000 a titolo di  danno
esistenziale ed alle attivita' realizzatrici non ricomprendibili  nel
danno biologico «standard», per quanto detto infra. 
    Quanto all'importo  dovuto  per  il  danno  biologico  temporaneo
assoluto (10 giorni) e parziale al 50% (15 giorni), ritiene  equo  il
giudice, peraltro con valori coincidenti alle c.d.  tabelle  milanesi
(del 2009, ratione temporis) calcolare in euro 132,00 al giorno,  per
un totale di 1320,00 per i 10 giorni di ITA e  di  990,00  per  i  15
giorni di ITP al 50%. 
    Il totale complessivo  dei  danni  non  patrimoniali  subiti  dal
Gutierrez ammonterebbe cosi' ad euro 12.810. 
    Se si prendono invero in autonoma considerazione, sia pur in  via
presuntiva, come ritenuto da certa giurisprudenza, anche le ulteriori
conseguenze dannose in termini di  dolore  e  sofferenza  soggettiva,
prese invece in considerazione dalla tabella di Milano, si vede  come
i soli importi consentiti dalla tabella di  legge  siano  ancor  piu'
lontani da un adeguato risarcimento del danno. 
    E per  tale  voce  di  danno  e'  intenzione  di  questo  giudice
riconoscere l'ulteriore importo di euro 1500,00  a  titolo  di  danno
morale e 3.000,00 per le ulteriori attivita' eccedenti la norma e  lo
standard di un uomo medio. In ogni  caso,  gia'  l'attuale  conteggio
come  sopra  effettuato  e  senza  il  conteggio  del  danno   morale
soggettivo evidenzia l'impossibilita' di un risarcimento adeguato del
danno  patito  dall'attore  cosi'  evidenziandosi  sempre   piu'   la
necessita' di un esame  della  costituzionalita'  dell'art.  139  del
codice delle assicurazioni. 
    La liquidazione del danno alla persona effettuata sulla base  dei
criteri  di  cui  all'art.  139   cod.   assic.   e'   oggettivamente
insufficiente e contraria all'equita'. 
    In ordine all'utilizzo delle tabelle di legge per il risarcimento
dei  danni  da  micropremanenti  conseguenti  alla  circolazione  dei
veicoli e' da rilevare come la  Suprema  Corte  (per  tutte,  con  la
sentenza n. 12408/2011) abbia precisato testualmente: «Quante  volte,
dunque la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e  di
natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potra' che
essere liquidato, per tutti i pregiudizi  areddittuali  che  derivino
dalla lesione del diritto alla salute entro i limiti stabiliti  dalla
legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal  Ministro
delle Attivita' Produttive (ex art 139, comma 5), salvo l'aumento  da
parte del giudice, «in misura non superiore ad un quinto con  equo  e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive  del  danneggiato»
(art. 139, comma 3). 
    Con tali premesse e' la Suprema  Corte  ad  aver  evidenziato  le
ragioni dell'insufficienza del risarcimento secondo i valori dell'art
139 cod. assic., venendo, di fatto, chiarito che  l'equita'  sta  nei
livelli di risarcimento delle tabelle milanesi. La Cassazione  prende
poi atto che l'art. 139  costituisce  comunque  il  limite  stabilito
dalla legge, per il risarcimento del danno non patrimoniale anche con
riguardo al pregiudizio di tipo morale. Ma in tal modo  si  evidenzia
anche la contrapposizione che si viene a porre  tra  la  liquidazione
dei danni alla persona conseguenti alla circolazione  dei  veicoli  e
dei natanti e gli altri e tale squilibrio  e'  contrario  all'equita'
dal momento che il risarcimento  deve  tendere  a  fissare  parametri
uguali per tutti. 
    Al di la' dello squilibrio cosi' evidenziato  resta  comunque  il
fatto che i valori che si ottengono con la liquidazione effettuata  a
sensi di legge risultano insufficienti come risulta dal confronto con
i conteggi in  precedenza  effettuati  e  con  l'importo  che  questo
giudice ritiene conforme ad equita',  tanto  piu'  se  si  prende  in
considerazione  anche  un  quid  per  il  danno  morale  e   per   la
compromissione delle attivita' non standardizzate. 
    A questo punto resta ulteriormente confermata  la  necessita'  di
esame della questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  139
del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209. 
    Si tratta, infatti, di conseguenze di un certo rilievo sul  piano
delle condizioni soggettive del danneggiato, che e' comunque soggetto
ancor in giovane eta' (28 anni al momento del sinistro), che si trova
ad essere in un  certo  senso  menomato  anche  nelle  sua  attivita'
relazionale e nella specifica pratica  sportiva  (in  particolare  il
windsurf e la vela, che richiedono una ottimale condizione fisica)  e
che ha dovuto affrontare cure mediche di notevole durata  ed  impegno
temporale, comprovati con adeguata documentazione  (mesi  in  cui  e'
stato in cura presso il centro cefalee), il che dimostra  che  si  e'
dovuto affrontare una tipologia  di  cure  specifiche  e  di  diversa
efficacia da quelle adottate nei normali casi di lesioni  al  rachide
cervicale. 
    Tali conseguenze, secondo l'incremento normativamente previsto in
relazione alle condizioni soggettive del danneggiato,  si  vorrebbero
risarcite con una  somma  integrativa  ed  aggiuntiva  di  soli  euro
902,422, importo  questo  che  non  si'  ritiene  certo  conforme  ad
equita', tenuto anche conto, nel caso di specie, del ridotto  importo
riconosciuto dalla tabella di legge per un 3,5%  di  danno  biologico
permanente. 
Impossibilita'  di  un'interpretazione  costituzionalmente  orientata
della norma. 
    L'articolo 139 del d.lgs. n. 209/2005 segue di fatto quanto  gia'
previsto dall'articolo 5 della  legge  n.  57/2001,  come  modificato
dall'articolo 23 della legge 12 dicembre 2002 n. 273,  che  aveva  il
chiaro intento  di  contenere  i  costi  del  servizio  assicurativo,
intento che evidentemente  si  e'  inteso  proseguire  anche  con  il
predetto articolo 139. 
    Il    tentativo    di     procedere     ad     un'interpretazione
costituzionalmente  orientata  della  norma  non  puo'  allo   stato,
prescindere dagli attuali principi giurisprudenziali, quali  recepiti
dal diritto  vivente  ed  indirizzati  alla  personalizzazione  della
liquidazione del singolo danno alla persona ed al suo intero  ristoro
cui tende appunto tale operazione,  soprattutto  con  il  ricorso  al
criterio equitativo (come evidenziato da Cass. n.  12408/2011  che  a
tal fine fa riferimento alle tabelle milanesi). 
    Ma l'art. 139 del d.lgs. n.  209/2005  non  consente  al  Giudice
alcuna possibilita' di adeguare al caso concreto la sua  liquidazione
sia nei casi in cui gli importi previsti  da  detta  norma  risultino
inferiori alla reale entita' del danno sia  nel  caso  in  cui  detti
importi  risultino  invece  superiori,  non  potendo,  esso  Giudice,
intervenire in alcun  modo,  in  quanto  deve  adottare  un  semplice
calcolo matematico che lo limita nei suo potere equitativo.  Peraltro
e' il caso di rilevare che il testo originario dell'articolo 5  della
legge n. 57/2001 si limitava a precisare che «... il danno  biologico
viene  ulteriormente  risarcito   tenuto   conto   delle   condizioni
soggettive   del   danneggiato»   cosi'    consentendo    un'adeguata
personalizzazione del singolo  danno  e  che  solo  con  la  modifica
apportata a detta norma con l'articolo 23 della legge n. 273/2002  si
e' posto il limite di un quinto all'aumento relativo alle  condizioni
soggettive del danneggiato impedendo di fatto l'utilizzo del criterio
equitativo quale ora evidenziato dalla Suprema Corte. 
    Non e' poi da sottacere il fatto che  l'attuale  diritto  vivente
non consente piu' la liquidazione del danno morale in casi del genere
di quello in esame e cio' ad evitare la duplicazione del risarcimento
di danni  gia'  risarciti  con  il  danno  biologico  quale  definito
dall'art. 139 cod. assic. per cui  non  e'  possibile,  nel  caso  di
specie, cercare di adeguare il risarcimento alla  reale  entita'  del
danno quanto meno liquidando al danneggiato, in  aggiunta  ai  valori
del danno biologico tabellato dalla norma, quella ulteriore parte  di
danno corrispondente alla sofferenza dell'individuo che  viene  fatta
rientrare nel danno biologico. 
    Si potrebbe  allora  cercare  di  giungere  ad  una  liquidazione
adeguata del danno sulla scorta delle allegazioni e prove fornite dal
danneggiato al fine di individuare quella norma la cui violazione  ha
provocato un danno non  patrimoniale  ovviamente  diverso  dal  danno
biologico inteso nella sua piu' ampia  accezione,  operazione  questa
che  per  le  micro  permanenti,  in  genere,  diventa  di   indubbia
difficolta' se non impossibilita'. 
    Peraltro, nel caso concreto, il giudice a  quo  ritiene  di  aver
individuato, per il solo danno da risarcire all'attore  a  titolo  di
risarcimento  della  lesione  temporanea  e   permanente   alla   sua
integrita'  psicofisica  che  esplica  un'incidenza  negativa   sulle
attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali  della  sua
vita, un'equa valutazione per il danno biologico permanente  di  3,5%
punti nell'importo di euro 6.000,00, comunque inferiore alle  tabelle
c.d. milanesi (2009) per i sinistri diversi da  quelli  stradali,  ai
quali  aggiungere  euro  1500,00  per  il   pregiudizio   che   prima
dell'intervento delle Sezioni Unite si calcolava come danno morale ed
euro  3.000  a  titolo  di  danno  esistenziale  ed  alle   attivita'
realizzatrici non  ricomprendibili  nel  danno  biologico  «standard»
arrecato al quisque de populo. 
    Quanto all'importo  dovuto  per  il  danno  biologico  temporaneo
assoluto (10 giorni) e parziale al 50% (15 giorni), ritiene  equo  il
giudice, con valori peraltro coincidenti con le c.d. tabelle milanesi
(del 2009, ratione temporis) calcolare euro 132,00 al giorno, per  un
totale di 1320,00 per i 10 giorni di ITA e di 990,00 per i 15  giorni
di ITP al 50%. 
    Il totale complessivo  dei  danni  non  patrimoniali  subiti  dal
Gutierrez ammonterebbe cosi' ad euro 12.810,00. 
    Per contro ai sensi dell'art. 139 cod. assic. il giudice non puo'
liquidare al danneggiato che i soli importi consentiti  dalla  legge,
importi che compreso l'aumento del 20% non possono  superare,  sempre
per il solo ristoro della lesione temporanea e  permanente  alla  sua
integrita'  psicofisica  che  esplica  un'incidenza  negativa   sulle
attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali  della  sua
vita, l'importo di euro 5.414,532. 
    Non si vede quindi allo stato in  quale  modo  poter  salvare  la
norma con un'interpretazione costituzionalmente orientata. 
 
       Motivi di contrasto con norme di rango costituzionale. 
 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209 con riferimento agli articoli 3, 24, 32,  della
Costituzione nonche' del principio della ragionevolezza. 
    Un primo profilo di contrasto con la  Carta  costituzionale  deve
essere  rinvenuto,  ad  avviso  di'  questo  Tribunale,  del  mancato
rispetto del diritto alla salute, ove  considerata  nel  suo  momento
patologico della verificazione del danno. 
    Infatti,  come  si  vedra'  meglio  nel  successivo   punto   con
riferimento ai profili di ragionevolezza, il diritto alla  salute  e'
un bene incomprimibile,  la  cui  protezione  non  puo'  trovare  una
limitazione - sotto il profilo risarcitorio - a seconda  della  causa
che ha procurato la lesione. In sostanza, una lesione al rachide  non
puo'  trovare  un  risarcimento  diverso  a  seconda  che  sia  stato
cagionato dal sinistro stradale piuttosto che  da  una  caduta  dagli
sci. 
    Invero, nel primo caso il giudice si trova costretto ad applicare
i parametri previsti dall'articolo  139  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005 n. 209, mentre nel secondo caso puo' fare applicazione
dei  criterio   equitativo   o,   comunque,   di   quello   stabilito
convenzionalmente  attraverso  le  tabelle  dei  vari  tribunali  per
assicurare una omogeneita' di risarcimento di danni. 
    In altre  parole,  il  profilo  psicologico  causativo  non  puo'
certamente giustificare una minore protezione da parte dello Stato  -
attraverso l'imposizione dell'assicurazione obbligatoria dei relativi
parametri previsti per il risarcimento - nei confronti dei cittadini. 
    Per tale ragione ad  avviso  di  questo  giudice,  la  differenza
risarcitoria che si avrebbe in un  caso  e  nell'altro  (vedasi,  con
riferimento al caso di specie, quanto dedotto in fatto)  integra  una
violazione dell'articolo 2 della Costituzione, in combinato  disposto
con quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione. 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209 con riferimento  agli  articoli  2,  32,  della
Costituzione nonche' del principio della ragionevolezza. 
    In secondo luogo, ritiene il Tribunale che  non  sia  ragionevole
sostenere che l'interesse all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa
possa essere ritenuto preminente su quello all'integrale risarcimento
del danno alla persona, risarcimento che e' pur sempre collegato alla
tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo. 
    L'eventuale differenza risarcitoria rispetto al danno liquidato a
seguito di lesione cagionata con  dinamica  differente  dal  sinistro
navale o nautico non puo' infatti  trovare  giustificazione  ne'  con
riferimento  agli  interessi  economici  delle  singole  imprese,  in
ragione  del  fatto  che  sono  gravate  dall'obbligatorieta'   della
stipula, ne' dalla necessita' di assicurare la  possibilita'  per  la
collettivita' di continuare a garantire l'assicurazione obbligatoria. 
    Cio' per diverse ragioni. 
    In primo luogo, non puo' certamente ritenersi che la  diminuzione
dei danni  risarciti  sia  funzionale  al  mantenimento  dell'attuale
sistema di assicurazione obbligatoria. Infatti e'  esperienza  comune
che, de facto, l'istituto dell'assicurazione obbligatoria non assolve
piu' pienamente la propria funzione. Invero, il costante utilizzo  di
una modulistica contrattuale non favorevole per il contraente debole,
le  numerose  limitazioni  e  franchigie  previste,  il  sistema   di
limitazione  dei  danni  risarcibili  normativamente   previsto,   il
frequente diniego dei  risarcimenti  con  conseguente  necessita'  di
ricorrere a lunghi, costosi e faticosi iter giudiziari (e conseguente
possibilita' di sfruttare  la  debolezza  legale  delle  controparti,
certamente  meno  organizzate   delle   compagnie   assicurative   ad
affrontare un contenzioso) hanno portano nel tempo le assicurazioni a
non assolvere piu'  alla  funzione  sociale  di  reale  certezza  del
ristoro patrimoniale, tanto da far dubitare  della  utilita'  -  allo
stato - dell'obbligo a contrarre. 
    Cio' senza considerare che il legislatore, eventualmente, avrebbe
potuto mantenere il livello di danno in misura equivalente  a  quello
risarcito in ipotesi  di  lesione  arrecata  in  ragione  di  diversi
elementi causali, addebitandone in parte l'onere risarcitorio, in una
misura percentuale, all'assicurato  (circostanza  che,  comunque,  ad
avviso di  questo  giudice,  avrebbe  reso  ancor  piu'  evidente  la
insostenibilita', allo stato  attuale  della  prassi  dei  Tribunali,
dell'obbligo assicurativo). 
    Sotto altro profilo, la politica imprenditoriale tenuta da  molte
societa'  di  assicurazione  ha  comunque  portato   all'innalzamento
insostenibile dei costi, specie in alcune zone del  Paese,  tanto  da
eliminare, di fatto, una buona fetta del  mercato  assicurativo  che,
non  potendo  permettersi  di  sostenere  i  relativi  costi,  o   ha
rinunciato  all'uso  di  veicoli  di  proprieta'  o,  in  percentuali
preoccupanti, ha iniziato a  circolare  senza  alcuna  assicurazione,
come dimostrano recenti statistiche riportate dai mass-media. 
    Infine, anche voler ritenere che la  semplice  previsione  di  un
tetto risarcitorio non puo' costituire  di  per  se'  violazione  del
richiamato  articolo  2  Costituzione,  la  soluzione  relativa  alla
ragionevolezza del  limite  non  puo'  che  trovarsi  nella  verifica
dell'esistenza o meno di un equo contemperamento degli  interessi  in
gioco. 
    Sul punto non pare quindi ragionevole sostenere  che  l'interesse
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  possa  essere   ritenuto
preminente  su  quello  all'integrale  risarcimento  del  danno  alla
persona, risarcimento che come detto e' collegato alla  tutela  della
salute come diritto fondamentale diritto dell'individuo. 
    E'    quindi    ingiustificabile    il    subordinare     diritti
costituzionalmente garantiti dall'art.  32  della  Costituzione  agli
interessi economici di singoli soggetti privati ed alle  loro  scelte
imprenditoriali ed organizzative. 
    In piu', a fronte della rigida limitazione  risarcitoria  imposta
al  danneggiato,  questi  non  ottiene  alcun  vantaggio  diretto  od
indiretto nei confronti del responsabile o del suo assicuratore  come
potrebbe   essere   ad   esempio   una   responsabilita'    oggettiva
dell'assicuratore  stesso,  ed  anzi,  per  quanto  detto  prima,  la
politica imprenditoriale ha comportato una ulteriore diminuzione  dei
danni risarciti e in alcuni casi  della  stessa  accessibilita'  alle
polizze  assicurative.  Tali  elementi  portano  a   dubitare   della
compatibilita' dell'articolo 139 del decreto legislativo n.  209  del
2005 con gli artt. 2 e 32 della Costituzione. 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209  con  riferimento  agli  articoli  2,  3  della
Costituzione nonche' del principio della ragionevolezza. 
    Un altro profilo di illegittimita' costituzionale, ad  avviso  di
questo giudice, e' rappresentato dalla impossibilita' di risarcire il
danno morale. 
    Il  lungo  percorso  giurisprudenziale  che   ha   portato   alla
interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059  c.c.
ha posto in luce come, a prescindere dal nome con  il  quale  vengano
invocati, i danni  non  patrimoniali  assumono  diverse  «sfumature»,
riconducibili al danno alla salute, da intendersi come lesione medica
«standard» in un soggetto normale, al  danno  morale,  da  intendersi
quale sofferenza patita in ragione dell'illecito  subito,  ed  infine
alla lesione alle attivita' realizzatrici della persona  esulanti  da
quella di  natura  strettamente  medica  (a  prescindere  che  la  si
consideri parte del danno biologico, in una  accezione  lata,  o,  un
danno di diversa natura:  esistenziale,  da  vacanza  rovinata,  alle
attivita'  realizzatrici  della  persona,   eccetera).   Infatti   e'
indubitabile  che  esistano  ipotesi  in  cui  il  risarcimento  deve
adeguarsi a tipologie di  danno  ulteriori  rispetto  alle  attivita'
normalmente realizzate dal quisque de populo e ricomprese  nel  danno
biologico standardizzato. 
    Fermo restando quanto si dira' breve in  merito  alla  natura  ed
alla illegittimita' della limitazione prevista dall'articolo 139 cod.
ass. in merito alla possibilita' di aumentare di solo  un  quinto  la
lesione  biologica,  non  puo'  tuttavia  non  rilevarsi   l'assoluta
mancanza di una previsione della risarcibilita' del danno morale. 
    Tale componente di danno (o elemento o  voce)  viene  solitamente
risarcita in via del tutto autonoma nelle lesioni  causate  da  fatti
diversi dal  sinistro  stradale  o  nautico.  In  quest'ultimo  caso,
invece, l'articolo 139 cod. ass. - nel prevedere i criteri  e  limiti
risarcitori - non ha menzionato affatto il danno morale, escludendone
cosi' ogni  possibilita'  risarcitoria.  Giova  solo  rammentare  che
l'entita' del danno morale  puo'  raggiungere  anche  quantificazioni
elevate, specie laddove si consideri che sovente il sinistro stradale
costituisce sovente anche ipotesi penalmente rilevante. 
    Da tali considerazioni deriva  che  l'assoluta  mancanza  di  una
previsione di  risarcibilita'  del  danno  morale  per  una  medesima
lesione cagionata da sinistro stradale rispetto ad una  cagionata  in
diverso modo (ad esempio cadendo  da  cavallo)  rende  ad  avviso  di
questo giudice l'articolo 139 del  decreto  legislativo  7  settembre
2005 n. 209 in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209  con  riferimento  agli  articoli  2,  3  della
Costituzione nonche' del principio della ragionevolezza. 
    Nel caso di specie  e'  incontestato  che  l'avvocato  appellante
svolgesse attivita' extra lavorative di tipo ludico quali il football
americano, il calcetto, lo spinning, la vela ed il windsurf. 
    A prescindere dalla qualificazione dogmatica (se si tratti  cioe'
di una componente del danno biologico o di una voce di danno  ex  se)
e' fuor di dubbio che nel danno  biologico  risarcito  ai  sensi  del
codice delle assicurazioni (che e' risarcito in modo eguale per  ogni
persona, in base a parametri legati  alla  eta'  ed  al  grado  della
lesione) certamente non viene calcolato  il  maggior  danno  che  una
persona puo' aver subito (a parita' di lesione fisica) in ragione del
fatto di non potere svolgere una attivita'  ulteriore  rispetto  alle
normali incombenze tipiche di ogni soggetto. 
    In altre parole, un violinista in pensione che per hobby pratichi
quotidianamente attivita' concertistica gratuita di beneficienza,  il
quale riporti una micropermanente ad un  dito  che  gli  precluda  di
suonare  lo  strumento  con  l'abituale  destrezza,   dovendo   cosi'
rinunciare alla attivita'  concertistica  che  gli  riempie  la  vita
dandole un  senso,  pur  non  subendo  un  danno  patrimoniale  avra'
certamente una lesione alle attivita' realizzatrici della persona che
esulano (e superano) la normale posta risarcitoria prevista  in  modo
standardizzato d.lgs. n. 209/2005 (anche  se  aumentata  di  1/5),  a
prescindere dal fatto che la si consideri un danno a se'  o,  invece,
un danno biologico «allargato». 
    Infatti, l'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 offre una  definizione
normativa del danno biologico, affermando testualmente che  «2.  Agli
effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende  la  lesione
temporanea o  permanente  all'integrita'  psicofisica  della  persona
suscettibile di accertamento medico-legale che  esplica  un'incidenza
negativa    sulle    attivita'    quotidiane    e    sugli    aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua  capacita'  di  produrre  reddito».
Tale formula e'  evidentemente  onnicomprensiva  e  non  consente  al
Giudice di tenere conto delle  differenze  di  danno  (a  parita'  di
lesione fisica) che possono prodursi in capo a soggetti che  svolgono
attivita' eccedenti la «norma» di ogni persona non rilevanti  a  fini
reddituali, contrariamente a quanto accade per lesione  dello  stesso
tipo ed entita' cagionate in modo diverso dai sinistri stradali. 
    In  questa  prospettiva  e'  evidente  che  la  possibilita'   di
aumentare al massimo di 1/5 il danno  biologico,  in  relazione  alle
caratteristiche  personali  ed  al  caso  concreto,  non  e'  affatto
satisfattiva,  essendo  un   parametro   predeterminato   del   tutto
disancorato dal danno effettivo,  il  quale,  invece,  non  puo'  che
essere risarcito nella sua integrita'. 
    In   conclusione,    l'impossibilita'    di    un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'articolo 139 in relazione ai mutati
indirizzi giurisprudenziali quali  recepiti  dal  diritto  vivente  -
posto che detta norma non lascia spazi di manovra  al  giudicante  il
quale si deve limitare  ad  un  conteggio  matematico  che  impedisce
un'adeguata personalizzazione del danno - determina la violazione dei
precetti costituzionali. Ad avviso  di  questo  Tribunale  e'  dunque
irragionevole e contrario al principio di equita' sancito dall'art. 3
della  Costituzione  l'aver  previsto  una  limitazione   del   danno
risarcibile in relazione al fatto causativo. 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209 con riferimento all'art. 76 della Costituzione,
per la previsione di un limite non previsto  dalla  legge  delega  23
luglio 2003 n. 229. 
    La  legge  delega  (legge  n.  229/2003)  prevedeva  testualmente
all'art. 4 che: «Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per il riassetto delle  disposizioni  vigenti  in
materia di assicurazioni, ai sensi e secondo  i  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15  marzo  1997  n.  59,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel  rispetto
del seguenti principi  e  criteri  direttivi:  a)  adeguamento  della
normativa   alle   disposizioni   comunitarie    e    agli    accordi
internazionali;  b)  tutela  dei  consumatori  e,  in  generale,  dei
contraenti piu' deboli, sotto  il  profilo  della  trasparenza  delle
condizioni  contrattuali,   nonche'   dell'informativa   preliminare,
contestuale e  successiva  alla  conclusione  del  contratto,  avendo
riguardo anche alla  correttezza  dei  messaggi  pubblicitari  e  del
processo  di  liquidazione  dei  sinistri,   compresi   gli   aspetti
strutturali di tale servizio...». 
    Il codice delle assicurazioni elaborato con il d.lgs. n. 209/2005
avrebbe quindi dovuto tutelare i contraenti piu' deboli con  adeguata
informazione avendo anche  riguardo  alla  correttezza  dei  messaggi
pubblicitari e del processo di liquidazione  dei  sinistri,  compresi
gli aspetti strutturali del relativo servizio. 
    Non ritiene questo Tribunale che nelle  indicazioni  fornite  dal
legislatore delegante rientrasse la  possibilita'  di  precedere  dei
limiti alla risarcibilita' del danno. 
    In particolare, l'aver riguardo alla correttezza del processo  di
liquidazione dei  sinistri,  compresi  gli  aspetti  strutturali  del
servizio, non sembra a questo  Giudice  possa  significare  anche  il
potere di porre dei limiti al risarcimento. 
    Si verte dunque in ipotesi di eccesso di delega. 
    Al contrario, l'aver introdotto valori tabellari  vincolanti  per
il Giudice (oltre tutto con importi notevolmente inferiori  a  quelli
normalmente utilizzati dai Tribunali nelle vicende diverse da  quelle
di cui alla circolazione dei veicoli), si  pone  in  senso  contrario
rispetto ai criteri guida della legge delega che risultano pur sempre
indirizzati alla tutela del contraente piu'  debole  e  comunque  del
consumatore  del  servizio   assicurativo,   posizione   questa   che
indubbiamente puo' rinvenirsi nell'assicurato che a  sensi  dell'art.
149 agisca direttamente contro il proprio assicuratore  per  i  danni
alla persona che restano contenuti nel limite previsto  dall'articolo
139 ed identico discorso  potrebbe  farsi,  in  considerazione  degli
scopi cui era diretta l'istituzione  dell'assicurazione  obbligatoria
dei veicoli e dei natanti,  anche  per  qualsivoglia  altro  soggetto
danneggiato da incidente stradale. 
    Infatti, per quanto detto sopra, l'assicurato che come conducente
del proprio veicolo abbia riportato un danno alla persona che si  sia
concretato in una micro permanente, otterra' un risarcimento che  non
necessariamente potrebbe corrispondere al suo  intero  danno  proprio
per la presenza del limite al  risarcimento  previsto  dall'art.  139
richiamato dall'articolo 149, e tanto non pare in linea con la tutela
del contraente piu' debole il che' pare oggi  contrastare  anche  con
gli accordi internazionali, se si pensa  che  la  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione Europea (in G.U. 23  gennaio  2008  n.  223)
precisa testualmente all'articolo 38: «Nella politica dell'Unione  e'
garantito un elevato livello di protezione dei consumatori.» 
    Da quanto sin qui detto emerge allora  come  l'articolo  139  del
d.lgs. n. 209/2005 risulti costituzionalmente illegittimo  difettando
della necessaria autorizzazione parlamentare e  ponendosi  quindi  in
contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209 con riferimento agli artt. 2  e  8,  e  art.  1
prot. 1, della Convenzione europea per la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo. 
    Non vi e' dubbio che la lesione derivante da  sinistro  stradale,
comportante  un  danno  biologico,  si  riverberi  sulla   integrita'
psicofisica e quindi anche sulla attivita'  familiare  e  sulla  vita
privata. 
    Orbene, la Repubblica Italiana e' una delle Parti contrenti della
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo  e,  in
quanto tale,  e'  gravata  anche  dei  c.d.  obblighi  positivi,  che
impongono cioe'  di  attivarsi  positivamente  affinche'  i  principi
stabiliti  dalla  Convenzione,  come  interpretata  dalla  Corte   di
Strasburgo, vengano pienamente attuati nel Paese. 
    La tutela della integrita' psicofisica e  quella  alla  attivita'
privata e familiare trovano il proprio fondamento negli artt. 3  e  8
del testo della Convenzione Europea per la Salvaguardia  dei  Diritti
dell`Uomo. 
    L'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre  2005  n.  209  si
pone ad avviso di questo  Giudice  quale  limite  ostativo  al  pieno
riconoscimento del diritto alla vita familiare ed alla vita  privata,
impedendo ex lege, una volta che si e'  realizzato  un  sinistro,  il
risarcimento integrale del danno, necessario a ripristinare i diritti
invocati. 
    Cio' e' evidente in quanto la stessa parte aderente  al  trattato
(la Repubblica Italiana) riconosce una diversa entita' del  danno  in
caso di sinistri causati in  modo  diverso  dall'incidente  stradale,
rispetto a quelli derivanti da circolazione stradale,  con  soluzione
legislativa che non consta a questo giudice avere eguali disposizioni
in altri Paesi aderenti alla CEDU. 
    Questo non assicura la piena possibilita' di un ristoro del danno
alla vita familiare e  privata  ed  incide  sugli  obblighi  positivi
previsti per assicurarne il pieno rispetto. Deriva pertanto  da  tali
considerazioni la violazione dell'art. 139 d.lgs. n.  205/2009  degli
artt. 3 e 8 della CEDU. 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209 con riferimento agli artt. 2  e  8,  e  art.  1
prot. 1, della Convenzione europea per la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo. 
    Analogamente, un  risarcimento  minore  al  danno  effettivamente
cagionato (quale e', per quanto detto, quello previsto per i sinistri
stradali) costituisce lesione al  «bene»  del  soggetto  leso,  nella
larga eccezione elaborata dalla Corte di Strasburgo  con  riferimento
al  concetto  di  proprieta'  previsto  dall'art.  1  del  Protocollo
aggiuntivo alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei  Diritti,
dell'Uomo. 
    Invero, si e' assistito negli  anni,  da  parte  della  Corte  di
Strasburgo, ad una costante elaborazione  del  concetto  di  bene  in
senso  «sociale»,  con  interpretazione  estesa   dell'accezione   di
proprieta'/bene  tutelato  dalla  Convenzione  (come  dimostrano,  ad
esempio, le numerose decisioni relative al  diritto  alla  pensione),
che, ad avviso di questo Tribunale,  e'  in  grado  di  ricomprendere
anche  il  diritto  al  pieno  ristoro  del   «bene   vita/integrita'
psicofisica»  leso  da  sinistri  stradali,  rispetto  ai  quali   la
legislazione nazionale (ed in specie l'art. 139 cod. ass.) si pone in
senso ostativo. 
    Sussiste quindi ad avviso di questo Tribunale  un  contrasto  tra
l'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e l'art. 1
prot. 1, della Convenzione Europea per la  Salvaguardia  dei  Diritti
dell'Uomo. 
Sulla rilevanza nel caso di specie della questione di  illegittimita'
costituzionale formulata. 
    Come fin qui diffusamente argomentato nel  presente  giudizio  il
remittente  ha  individuato  nella  somma  indicata   in   precedenza
l'ammontare  monetario  che  intende   attribuire   all'attore   avv.
Gutierrez  Tomassetti  a  titolo  di   risarcimento   della   lesione
temporanea e permanente alla sua integrita' psicofisica  che  esplica
un'incidenza negativa sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti
dinamico relazionali della vita di un uomo medio.  Oltre  tale  somma
sarebbe  intenzione  del  giudicante  attribuire  anche   l'ulteriore
importo di euro 1500,00 a titolo di danno morale, importo che dopo il
noto intervento delle  Sezioni  Unite  non  gli  e'  pero'  possibile
riconoscere, e corrispondere altresi' l'importo  aggiuntivo  di  euro
3.000,00 calcolato in forma equitativa «ragionata», in ragione  della
impossibilita'  di  svolgere  nel  medesimo  modo  ed  intensita'  le
attivita' ludico  sportive  che  prima  praticava  (calcio,  football
americano, windsurf, spinning, vela ecc.) e che  certamente  eccedono
l'attivita' standard del  quisque  de  populo.  A  prescindere  dalla
qualificazione che si vuole dare a  tale  ultima  posta  risarcitoria
(che si tratti cioe' della maggiorazione «ad personam»  di  un  danno
biologico o, invece, di un  danno  autonomamente  considerabile  alle
attivita' realizzatrici) l'art. 139 cod. ass. non  ne  consente  allo
stato il risarcimento, limitandone eventualmente la personalizzazione
ad 1/5 del quantum stabilito in base alle previsioni contenute  nella
medesima norma. 
    La questione di legittimita' dell'art. 139 cod. assic.,  come  In
precedenza chiarito, non viene ovviamente sollevata in  relazione  ai
rapporti tra una norma di legge ed una tabella  ministeriale,  ma  in
riferimento alla impossibilita' per il remittente di provvedere ad un
integrale risarcimento del danno sui livelli dell'equita' in concreto
individuata nei valori come sopra precisati, con riferimento a quanto
risultante in atti, a cio' ostando i rigidi  limiti  della  norma  di
legge. 
    Resta dunque il fatto che l'attuale domanda non  potrebbe  essere
esaminata  nella  sua  completezza,  laddove  si  debbano   applicare
rigorosamente i criteri dell'art. 139 cod. assic., sia nella parte in
cui detta norma indica i valori che fungono  da  soglia  limite,  sia
nella parte in cui essa limita ad una  percentuale  prestabilita,  la
possibilita' per il giudice di procedere all'aumento del  valore  del
risarcimento. L'applicazione dei criteri dell'art.  139  cod.  assic.
impedirebbe, infatti, di procedere ad una  adeguata  valutazione  del
danno o meglio ad una sua personalizzazione alla  luce  dell'articolo
2059 c.c. come ora concepito dal diritto vivente tanto  e'  vero  che
questo giudice ha provveduto ad evidenziare quella che a  suo  avviso
deve essere una liquidazione maggiormente aderente alla reale entita'
del danno, liquidazione ben diversa da quella che sarebbe  consentita
con l'applicazione dei criteri di legge. 
    E' allora evidente l'interesse della parte e dello stesso giudice
ad una pronuncia sulla legittimita' costituzionale di detta norma sia
nella parte in cui fissa una tabella inderogabile, sia nella parte in
cui non consente un'adeguata  personalizzazione  del  singolo  danno,
posto che, laddove tale norma della cui costituzionalita' si  dubita,
venisse confermata, si impedirebbe appunto una  valutazione  adeguata
della domanda impedendo, comunque, una personalizzazione  del  danno,
che finirebbe, quindi, per non  venir  integralmente  risarcito,  non
osservandosi i criteri posti a base dell'equita' dalla  piu'  recente
giurisprudenza. 
    In ordine al decreto ministeriale applicato ratione temporis  dal
giudice di primo  grado  (e  che  questo  giudice  ritiene  di  dover
considerare quale parametro di riferimento, trattandosi  di  giudizio
di appello con cui si muovono censure alla decisione di prime cure) a
sensi del comma 5 dell'art. 139 cod. assic. si puo' ancora  osservare
che anche qualora si dovesse ritenere applicabile un diverso  decreto
ministeriale, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
139 cod. assic. qui sollevata, sarebbe comunque attuale e  rilevante.
Infatti, il ministero competente  con  il  decreto  annuale  previsto
dall'art. 139 si limita a  disporre  l'aumento  dei  valori  mediante
l'adeguamento degli stessi al costo della vita, aumento del quale non
potrebbe  non  tener  conto  il  giudicante  e  del   quale   tengono
notoriamente conto anche le tabelle  milanesi  che  pur  non  essendo
termine  di  paragone  per  la  presente  questione  di  legittimita'
costituzionale, restano comunque, ad avviso del  giudicante  e  della
giurisprudenza di legittimita', parametro dell'equita' e notoriamente
vengono anch'esse aggiornate annualmente per adeguarle all'inflazione
dal che  ne  discende  la  ininfluenza  del  decorrere  del  tempo  e
dell'eventuale applicazione  di  un  nuovo  decreto  ministeriale  in
relazione alla questione di legittimita' che qui si solleva. 
    Tanto precisato la questione di legittimita' costituzionale  come
sopra enunciata appare a questo Giudice seria  e  non  manifestamente
infondata e rilevante processo il cui esito resta ad  essa  collegato
per cui lo stesso non puo' essere  definito  indipendentemente  dalla
sua risoluzione. 
    Cio' considerando anche che le ragioni di possibile contrasto con
la Convenzione Europea per la  Salvaguardia  dei  Diritti  dell'Uomo,
come sopra evidenziate, potrebbero esporre  la  Repubblica  Italiana,
quale parte aderente, alla possibile condanna da parte della Corte di
Strasburgo  per  ogni  singola  controversia   oggetto   di   ricorso
individuale innanzi alla CEDO, in caso di mancato  adeguamento  della
norma, con conseguente carico dei relativi costi sul  bilancio  dello
Stato.